raccolta-differenziata-rifiutiRICICLO RIFIUTI, ENTRO L’ANNO L’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA EUROPEA. Il paese più virtuoso è l’Austria che ricicla circa il 70% dei rifiuti

Il principio è : chi inquina paga

Secondo l’ Ufficio Europeo di Statistica, nell’ Unione Europea viene riciclato o compostato circa il 40% dei rifiuti urbani, considerando che sono stati prodotti circa 524 procapite.

Il volume più basso, inferiore ai 400 chili a persona di media, viene registrato nella Repubblica Ceca (306), seguita da Lettonia, Polonia,  Romania e Slovacchia.

L’Italia supera la media con 567 kg a testa, ma non è il primo paese della spazzatura. Viene superata da Paesi come Danimarca (802), Irlanda (733), Cipro(770) e Lussemburgo (701). Di poco sopra anche Germania, Inghilterra e Spagna, mentre la Francia produce meno rifiuti di noi (543)

Il sistema di smaltimento vede i 27 paesi europei ancora impegnati nell’uso di un mix dosato di discariche, inceneritori e impianti di compostaggio.

Il paese più virtuoso nella raccolta differenziata dei rifiuti, sommando i riciclati e i compostati, è l’Austria (69%), seguita da Germania (65%), Belgio (60%) e Olanda (59%),  mentre in Italia si attesta sul 45%. Stranamente le “civilissime Regno Unito con il 35%, la Spagna (34%) e la Francia riclicano un misero 33%.

La Bulgaria mette in discarica il 100% dei suoi rifiuti,  la nazione che ne incenerisce di più è  la Danimarca con il 54% seguita dalla Svezia con il 49%. Inceneriscono molto anche Belgio, Olanda, Germania e Francia. Sostenuto uso della discarica anche in Grecia (77%), Spagna (57%) e Regno Unito (55%). In assoluto la Germania e l’Olanda, ciascuna con un 1%, utilizza meno le discariche, sono quindi praticamente nulle.

Entro l’anno i 27 paesi dell’ Unione Europea devono adottare la direttiva sui rifiuti, entrata in vigore nel dicembre del 2008, che propone un quadro giuridico volto a controllare tutto il ciclo dei rifiuti, dalla produzione allo smaltimento, ponendo l’accento sul recupero e il riciclaggio. La direttiva dovrebbe essere adottata entro l’estate.

Le misure previste si applicano a qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’obbligo di disfarsi secondo le disposizioni nazionali degli Stati membri. Queste misure non si applicano agli effluenti gassosi, ai rifiuti radioattivi, ai rifiuti minerali, alle carogne di animali e ai rifiuti agricoli, alle acque di scarico e ai materiali esplosivi in disuso ove questi diversi tipi di rifiuti siano soggetti a specifiche regolamentazioni comunitarie.

La Commissione ha pubblicato linee guida basate in particolare sulla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE).

Gli Stati membri dell’Unione  devono vietare l’abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti e devono promuoverne la prevenzione, il riciclaggio e la trasformazione a fini di riutilizzo.

Gli stessi paesi devono informare la Commissione di qualsiasi progetto di normativa implicante l’impiego di prodotti che possono comportare difficoltà tecniche e costi eccessivi di smaltimento o atto ad incoraggiare la diminuzione della quantità di taluni rifiuti, il trattamento di alcuni rifiuti per il riciclaggio e il riutilizzo, l’uso di rifiuti come fonte di energia e l’utilizzazione dei materiali di recupero per preservare le risorse naturali.

Nella direttiva si prevede una cooperazione tra Stati membri per creare una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento (privilegiando le tecnologie più avanzate) che consenta di fare in modo che la Comunità raggiunga l’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti e ciascuno Stato membro di raggiungere questo obiettivo. Questa rete deve permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti più vicini idonei a garantire un alto grado di protezione dell’ambiente.

Gli Stati membri devono garantire che ogni detentore di rifiuti li consegni ad un raccoglitore privato o pubblico o ad un’impresa di smaltimento oppure provveda egli stesso allo smaltimento, conformandosi alle disposizioni della direttiva.

Sono previsti periodicamente controlli sul rispetto delle condizioni di autorizzazione da parte delle   autorità competenti . Le imprese che provvedono al trasporto, alla raccolta, allo stoccaggio, al deposito o al trattamento dei rifiuti, propri o altrui, sono soggette allo stesso tipo di sorveglianza.

I centri di recupero e le imprese che provvedono esse stesse allo smaltimento dei propri rifiuti devono ottenere anch’essi un’autorizzazione.

Conformemente al principio “chi inquina paga”, il costo dello smaltimento dei rifiuti deve essere sostenuto dal detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore o ad un’impresa, dai precedenti detentori o dal produttore del prodotto generatore di rifiuti.

Le autorità competenti designate dagli Stati membri per l’attuazione delle misure previste elaborano uno o più piani di gestione dei rifiuti che contemplino fra l’altro il tipo, la quantità e l’origine dei rifiuti da recuperare o da smaltire, i requisiti tecnici generali, tutte le disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare nonché i luoghi e gli impianti adatti per lo smaltimento.

Giorgio De Santis

La nuova direttiva codifica e sostituisce la direttiva 75/442/CEE e le sue successive modifiche. La codificazione ha lo scopo di chiarire e razionalizzare la legislazione in materia di rifiuti senza modificare il contenuto delle norme da applicare.

La presente direttiva è abrogata dalla direttiva 2008/98/CE a decorrere dal 12 dicembre 2010.

RIFERIMENTI

Atto Data di entrata in vigore Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri Gazzetta ufficiale
Direttiva 2006/12/CE 17.5.2006 - GU L 114 del 27.4.2006
Atto(i) modificatore(i) Data di entrata in vigore Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri Gazzetta ufficiale
Direttiva 2008/98/CE 12.12.2008 12.12.2010 GU L 312 del 22.11.2008

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