Incidentistradali_00016L’INFORTUNIO SUL LAVORO ED IN ITINERE IN STRADA.

E’stato presentato recentemente un bellissimo lavoro dal titolo “L’infortunio sul lavoro ed in itinere in strada” elaborato dalla VicePresidente Finco Dott.ssa Gabriella Gherardi per il Comitato Sicurezza e Salute Sottocommissione Sicurezza Stradale di Confindustria che presiede.

Del totale degli infortuni mortali sul lavoro il 52% avviene sulla strada, contro il 13.54% per infortuni con lesioni. L’intento di questo lavoro è quello di rapportare la sicurezza sulle strade alla sicurezza dei luoghi di lavoro attraverso un raffronto ragionevole, che tenga conto delle differenze di rischi della strada da quelli dei luoghi di lavoro.

E’ evidente che il luogo di lavoro è ambito più limitato rispetto alla rete stradale tale da poter essere meglio normato; ed è altrettanto evidente che la normativa afferente la sicurezza della strada si è sviluppata prevalentemente in fase risarcitoria (assicurazione obbligatoria Rca) Inoltre anche i soggetti responsabili sono diversi e diversamente qualificati dalla legge: mentre infatti il guidatore è presunto in colpa con inversione dell’onere della prova nella circolazione stradale, il lavoratore è oggettivamente considerato vittima quando l’incidente è avvenuto nel luogo di lavoro; cosi il conducente colpevole non viene risarcito in caso di incidente stradale, ma viene comunque indennizzato dall’INAIL se viaggia per lavoro.

Una Recente linea della Cassazione pone a carico degli enti proprietari e/o gestori della strada la colpa presunta con inversione dell’onere della prova (art. 2050 c.c. responsabilità per cose in custodia).

Questa linea giurisprudenziale omologa la severità, nella interpretazione della legge, nei confronti sia del conducente che dell’ente proprietario della strada, mettendoli sullo stesso piano quanto a connotazione giuridica delle relative responsabilità. Quindi concludendo gli obblighi sono analoghi, le responsabilità omologate dalla giurisprudenza, ma la governance è del tutto asimettrica.

Tutto ciò deve essere adeguatamente superato e a tal proposito sono possibili tre diverse tipologie di soluzioni a) L’infortunio in strada viene estrapolato dal sistema INAIL/datore di lavoro e gestito a parte da INAIL;  b) – l’infortunio in strada resta nel sistema Inail ma con una contabilità separata;  c) – l’infortunio in strada esce dal sistema Inail e viene attratto dal sistema RCA gestito in via obbligatoria dalle assicurazioni private. In tale ipotesi il regime di obbligatorietà dovrebbe estendersi anche alla RCT degli enti proprietari delle strade e la RCO dovrebbe essere epurata di una percentuale afferente la copertura degli infortuni in strada. Ovviamente sia la tariffa RCA che quella INAIL  dovrebbero essere ricalcolate azzerando le sovrapposizioni.

In via puramente discorsiva il comitato si è espresso per l’ipotesi più innovativa, quella di trasferire il rischio dell’infortunio sul lavoro e in itinere avvenuto in strada sulle assicurazioni private, senza tener conto, tuttavia, delle enormi problematiche politiche che tale linea comporterebbe, onde in finale si è optato per lasciare l’infortunio sul lavoro in strada dentro il sistema Inail.

Conclusioni.

Comunque ci si voglia determinare circa il prosieguo di questo studio, le storture ordinamentali evidenziate vanno corrette:

- in difesa passiva:

- riducendo i contributi INAIL a carico del datore di lavoro in misura coerente al minor rischio corso per l’infortunio in strada;

- chiedendo alle imprese di assicurazione la riduzione dei premi RCO per la parte corrispondente al minor rischio corso nell’infortunio stradale;

- trovando soluzioni compensative per la RCA quanto ai mezzi aziendali;

- in difesa attiva:

- destinando quote dei contributi pagati in surplus dal datore di lavoro per l’infortunio in strada in controlli e ispezioni sulla sicurezza delle strade.

Simonetta Alfaro

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