APPALTI. PAGAMENTI DIRETTI AI SUBAPPALTATORI ED AI COTTIMISTI
Tutti sostengono di avere a cuore i problemi della piccola industria, affermano la centralità della medesima, dicono di condividerne la promozione ed il sostegno. Ma sulla via delle buone intenzioni…
Seguiteci:
Camera Dei Deputati, Sabato 1 febbraio scorso in sede referente, Commissioni Riunite (VI e X), DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC – auto, per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo. I Deputati Garofalo, Minardo, Pagano e Bernardo presentano il seguente emendamento all’articolo 13 comma 10:
“All’articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono apportate le seguenti modifiche
a) al comma 3, dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: «Ove ricorrano condizione di crisi di liquidità finanziaria dell’affidatario, comprovata da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori, o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, accertate dalla stazione appaltante, per il contratto di appalto in corso, può provvedersi, sentito l’affidatario, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto alle mandanti, alle società,anche consortili, eventualmente costituite per l’esecuzione unitaria dei lavori a norma dell’articolo 93 del decreto del presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonché al subappaltatore o al cottimista dell’importo dovuto per le prestazioni degli stessi eseguite.»”
La tecnicità della vicenda non può essere di velo, o alibi, al fatto che si tratta di un problema concretissimo per la sopravvivenza delle PMI, che deve essere ben compreso e soppesato.
E’ infatti tuttora gravissima nota dolente del Codice dei Contratti Pubblici la disciplina del pagamento dei subappaltatori. Nonostante il comma 3 dell’articolo 118 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 preveda attualmente due modalità alternative di pagamento delle spettanze del subappaltatore (direttamente da parte della Stazione Appaltante, non casualmente citata come prima possibilità, ovvero da parte dell’appaltatore), la scelta dei committenti è sempre quella di sottrarsi ad un coinvolgimento diretto, rimettendo dunque all’appaltatore il compito di pagare le spettanze dei subappaltatori e limitandosi ad effettuare, nei confronti del primo i blandi e marginali controlli previsti dalla legge.
Tale sistema ha determinato il consolidarsi di una prassi di gestione dei pagamenti caratterizzata da frequenti ritardi ed omissioni. Anche sotto tale profilo è improrogabile un attento esame della problematica da parte del Legislatore, al fine di salvaguardare le realtà imprenditoriali operanti nell’ambito dei subappalti, aventi, per lo più, dimensioni modeste e, come tali, fortemente penalizzate da una non corretta gestione dei rapporti contrattuali.
Anche in vista dei lavori relativi all’Expo 2015, occorre andare verso un generale obbligo a carico delle Stazioni Appaltanti di pagare direttamente i subappaltatori, onde assicurare la regolare e tempestiva esecuzione delle opere.
Sotto questo profilo vi è (era) stato un timido segnale riguardante la facoltà della Stazione Appaltante di provvedere a tale pagamento (art. 13, comma 10/a del D.L. 23/12/2013 n. 145 c.d. “Destinazione Italia”) che nella prima versione di emendamento proposta in fase di conversione modificava l’articolo 118 del Codice dei Contratti come segue:
“a) al comma 3, dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente:
Ove ricorrano condizioni di particolare urgenza inerenti al completamento dell’esecuzione del contratto accertate dalla Stazione Appaltante, per i contratti di appalto in corso si può procedere, anche in deroga alle previsione del bando di gara, al pagamento diretto al subappaltatore o al cottimista dell’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguiti.”
Purtroppo tale impianto, già insufficiente, è stato peggiorato con l’emendamento Garofalo citato in premessa. Esso infatti non solo non va nella direzione di rendere diretto il pagamento ai subappaltatori ma lo rende involuto e di fatto privo di concreta efficacia.
Vediamo come.
Il fatto che la crisi di liquidità finanziaria dell’affidatario debba essere:
1) “comprovata da reiterati ritardi nei pagamenti”;
2) “accertati dalla stazione appaltante”;
3) “per il contratto di appalto in corso” .
Significa in termini pratici:
Che un ritardo nei pagamenti sicuramente non basta e forse neanche due.
Tenuto conto che gli stati di avanzamento lavori sono generalmente mensili ci vogliono almeno tre mesi, dopo il primo di esecuzione (dunque 4), cui vanno ad aggiungersi i 4 (media ottimistica di ritardo nei pagamenti da parte delle stazioni appaltanti….) prima che l’appaltatore possa iniziare l’azione (la cui durata è da definire) per far si che la stazione appaltante “accerti” il ritardo.
Ciò significa anche che in un subappalto (che in genere è una parte dell’opera marginale) nella maggior parte dei casi, dopo 8 ‐ 9 mesi, il lavoro si è già concluso. Quindi l’accertamento scatterebbe dopo la conclusione dei lavori togliendo l’unica “arma” in mano al subappaltatore costituita dal “deterrente” dell’interruzione lavori.
Confidiamo nell’interessamento del Presidente della Commissione LL.PP. del Senato Altero Matteoli, che ha ben compreso la delicatezza della situazione.
LA SUPERBUROCRAZIA
La nuova Legge di stabilità, composta da ben 748 commi, prevede 117 provvedimenti tra decreti ministeriali e norme attuative!
Tra gli altri, c’è il comma che riguarda il finanziamento di oltre 100 milioni di euro per assumere gli Lsu (lavoratori socialmente utili) a Napoli, Palermo ed in Calabria. Una legge del 1993 dell’allora Ministro Treu (neo Presidente INPS) volta ad assorbire temporaneamente, ricollocandoli in lavori di “pubblica utilità”, lavoratori prima impiegati in aziende, è diventata ‐ ma era prevedibile ‐ una prassi che si è andata consolidando negli anni attraverso varie sentenze del Tar e del Consiglio di Stato, decreti legislativi e circolari ministeriali. Va da sé che negli anni si è creata la figura del lavoratore socialmente utile che quasi in tutti i casi non ha una collocazione realmente utile per il nostro Paese sotto il profilo costi/benefici.
E se pensiamo, infine, che ad oggi non sono state emanate tutte le norme attuative della precedente Legge di stabilità e di provvedimenti urgenti di molti anni prima, allora è chiaro che occorre mettere un punto all’ingerenza della superburocrazia e del blocco politico‐sindacale.
A quest’ultimo proposito non è da sottovalutare anche il fatto che lo Stato continui a pagare con 19 miliardi di euro il disavanzo del fondo pensioni per il trattamento di quiescenza del personale dipendente dalle Poste e delle Ferrovie.
DL MILLEPROROGHE
Slitta al 30 giugno 2014 il termine entro il quale i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti devono obbligatoriamente affidare, ad un’unica Centrale di committenza, lavori, servizi e forniture (SUA).
Il termine, inizialmente fissato il 31 marzo 2012 e successivamente prorogato al 31 marzo 2013, poi ulteriormente differito al 31 dicembre 2013, è stato ulteriormente prorogato al 30 giugno 2014.
La disposizione fa salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati dal 1° gennaio 2014 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto‐legge.
Il provvedimento richiesto nei giorni scorsi dal deputato Arlotti, che aveva fatto proprio l’appello di Anci e Ance, è una proroga motivata dall’impreparazione (ancora?) dei Comuni a questo passo. Ma dietro ciò il sospetto che si vogliano mantenere posizioni consolidate ed altrettanto consolidati rapporti tra P.A. ed operatori sul territorio è forte.
Proroga (di un anno) anche per i General Contractors, i quali avranno ora tempo fino al 31 dicembre 2014 per dimostrare di avere i requisiti tecnico‐economici richiesti dalla loro particolare condizione di contraente generale delle grandi opere (articolo 189 del Codice dei Contratti) attraverso una serie di semplici attestazioni Soa al posto della speciale disciplina prevista per la realizzazione delle grandi opere. Situazione, quest’ultima, che fa riflettere visto che in nome di queste “generali capacità” i General Contractors prima hanno impugnato il Regolamento degli Appalti davanti al Capo dello Stato attribuendo alla esistenza di troppi vincoli (la presenza di lavorazioni specialistiche e superspecialistiche) la impossibilità di lavorare in autonomia; ora, e per l’ennesima volta, chiedono una via semplificata per dimostrare la loro “idoneità” a partecipare a meccanismi di appalto “privilegiati”.
Viene, allora, il dubbio che, forse, queste particolari “capacità” che dovrebbero fare di un limitatissimo numero di imprese dei General Contractors siano quanto meno “fragili”.E ciò dovrebbe indurre il Legislatore ad una riflessione sia sulla ampiezza dell’istituto che sulla reale attitudine di alcune delle imprese nazionali a candidarsi per questo ruolo.
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I FALSI MITI – “LA LEGGE OBIETTIVO”NEWSLETTER FINCO N.02/2014
Leggendo il Rapporto sulla Legge Obiettivo e lo stato di attuazione del Programma delle Opere Strategiche, presentata in VIII Commissione alla Camera dei Deputati, si trae in sostanza il convincimento che tale legge non ha realmente funzionato.
Dopo ormai oltre dieci anni dalla sua “nascita” (Legge 443 del 2001), il bilancio è interlocutorio, con più ombre che luci (le opere concluse rappresentano, ad esempio, solo il 13% del totale).
Male per i medi e piccoli lavori, non vi è una nuova programmazione dedicata al territorio, ma interventi qua e là indotti sostanzialmente dal solo criterio della cantierabilità (e quindi scarsa programmazione che ha portato, ad esempio, ad un definanziamento seppur momentaneo del Mose): occorre andare oltre questa legge e farne una nuova incentrata su manutenzioni e sostenibilità nel territorio.
Finco lo sostiene già da alcuni anni vedi Progetto “Per un’Italia più bella e più sicura” (vedi link:http://www.fincoweb.org/files/122262/Ipotesi%20di%20decreto%20‐%20Versione%206%20maggio%202013%20con%20logo%20nuovo.pdf.)
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