Finco: ritardati pagamenti tra privati (e con la P.A.) – Luci e ombre.
L’adozione del recente decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, in relazione alle transazioni tra privati, dispone che le parti possano pattuire un termine superiore rispetto ai trenta giorni previsti come periodo di riferimento. Termini superiori a 60 giorni debbono essere messi per iscritto. Ciò non cambia radicalmente – si afferma in un Ordine del giorno presentato Giovedì scorso alla Camera dei Deputati da un gruppo di oltre cinquanta parlamentari della Lega – il problema delle piccole imprese in quanto le deroghe (che non devono essere “inique”…ma chi stabilisce quando lo sono almeno limitatamente ai tempi dei pagamenti?) potranno continuare a seguire i rapporti di forza. Questo nonostante il pur significativo – almeno in via di principio – ruolo assegnato alle Associazioni di categoria, le quali sono legittimate (art. 8 D.lgs n. 231/2002, come modificato dall’art. 1 del D.Lgs n. 192/2012) ad agire per conto delle imprese rivolgendosi ad un giudice competente per accertare, tra le altre cose, proprio l’eventuale grave iniquità nei termini di pagamento, che stabilirà le misure per correggere o eliminare gli effetti dei danni provocati. La mancata garanzia della tempistica nei pagamenti – osserva Finco – in realtà fa venir meno uno dei principi fondamentali fissati nello “Small Business Act” ed a suo tempo puntualizzati dall’Antitrust con riferimento al tema dell’”abuso di posizione dominante” (o per essere più precisi “alla presunzione automatica di abuso a prescindere dall’accertamento della dipendenza economica dell’impresa creditrice”). In sostanza rimane la possibilità (in taluni casi probabilità) di una interpretazione troppo “estensiva” del pur condivisibile criterio di “libertà negoziale” tra imprese. Per quanto riguarda i rapporti con la P.A., e ferme restando le possibilità positive della “compensazione” dei crediti e della “certificazione” dei medesimi, già prevista nel DM 256 del 2 Novembre scorso, si conferma l’obbligo per la P.A. al pagamento nei tempi prescritti dal decreto legislativo (30 o 60 giorni) anche se solo per le operazioni concluse a partire dal primo gennaio 2013. Infine perdura la criticità relativa all’applicabilità o meno del dispositivo del D.lgs 192 agli appalti di lavori pubblici.
In proposito è stata resa nota una chiarissima rassicurazione, in senso affermativo, sia da parte del Vice Ministro Ciaccia che del Vice Commissario Europeo Tajani, ma il testo del Decreto resta, letteralmente, non inclusivo di tale tipologia di lavori
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