IL DATORE DI LAVORO HA L’OBBLIGO DI INFORMARE IL LAVORATORE SUI RISCHI CHE CORRE NELL’USO DI SOSTANZE TOSSICHE.
NORMATIVE EUROPEE A SOSTEGNO DELLA STESSA TESI.
E’ compito del datore di lavoro informare i lavoratori da lui dipendenti, nell’uso di prodotti chimici tossici, non solo deve adoperarsi affinché il lavoratore stesso non sia esposto a rischi e quindi sia messo in condizione di esplicare il proprio lavoro con strumenti necessari ad evitare la contaminazione del lavoratore stesso.
A questa conclusione è giunta la Cass.pen.Sez IV, ud.8 giugno 2010- dep. 27 settembre 2010, n.34771 INFORTUNI SUL LAVORO. Il caso concreto, riguardava un lavoratore a cui era stato imposto il mero divieto, nelle operazioni di pulitura di una cisterna utilizzata per contenere sostanze chimiche, di utilizzare acqua fredda e non calda senza specificare che l’utilizzo di acqua calda comportava il rischio di esplosività del solvente eventualmente utilizzato in seguito.
“Il dovere di garantire la sicurezza del lavoratore nello svolgimento delle mansioni - continua la sentenza della Cassazione – alle quali è assegnato prevede, tra l’altro, l’obbligo di informare i dipendenti dei rischi specifici connessi, in particolare come nel caso specifico, all’uso di un determinato prodotto chimico o sostanza tossica”
Questa specificità, imprescindibile, non può fermarsi alla semplice esplicitazione di un mero divieto senza l’indicazione espressa delle conseguenze per la sicurezza e la salute che la violazione dello stesso può determinare.
Questa carenza, peraltro, risulta aggravata nell’ipotesi in cui il lavoratore non risulti, comunque, essere stato destinatario di una specifica formazione in tema di sicurezza.
Da qui l’obbligo del datore di lavoro ad istruire i lavoratori che incontrano questi rischi.
“La violazione di siffatta prescrizione, – precisa ancora la IV^ Sezione penale della Cassazione – senza che il lavoratore, fosse a conoscenza dei rischi ad essa connessi, è stata valutata comportamento assolutamente non abnorme, non idoneo, quindi, ad interrompere il nesso causale tra la condotta del datore di lavoro e l’evento, in quanto comunque riconducibile all’area di rischio propria della lavorazione svolta”.
In sintesi il comportamento , “complessivamente valutato”, non presentava quel carattere di eccezionalità od esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e, soprattutto, alle direttive di organizzazione impartitegli che esonerebbe il datore di lavoro dalla sua responsabilità.
Va ricordato comunque che lo Statuto dei lavoratori ( legge 300 del 1970) all’art. 9 sancisce: “I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica”.
I più importanti atti normativi a livello europeo in questo settore sono le norme sulla protezione dei lavoratori dai rischi correlati agli agenti chimici, alle sostanze cancerogene (tra cui amianto o polvere di legno) e mutagene nonché agli agenti biologici. Nell’UE i datori di lavoro sono tenuti a proteggere i propri dipendenti dai danni derivanti dall’esposizione a sostanze pericolose sul luogo di lavoro. A tal fine devono effettuare valutazioni dei rischi e intervenire di conseguenza.
La normativa europea stabilisce una gerarchia di misure che i datori di lavoro devono adottare per controllare il rischio rappresentato dalle sostanze pericolose per i lavoratori. A capo della gerarchia delle misure di controllo la normativa europea pone le misure di eliminazione e di sostituzione.
Laddove possibile, cioè, l’uso di sostanze pericolose andrebbe eliminato, introducendo modifiche al processo che prevede l’uso della sostanza in questione o cambiando il prodotto in cui è contenuta. Se ciò non è possibile, la sostanza pericolosa dovrebbe perlomeno essere sostituita con una sostanza innocua o meno pericolosa.
In mancanza di forme di prevenzione dei rischi per i lavoratori, sarebbe opportuno porre in essere misure di controllo per eliminare o ridurre i rischi per la salute dei lavoratori. Misure specifiche e più rigorose si applicano a talune sostanze e processi, per esempio le sostanze cancerogene e mutagene. Le norme europee in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono state recepite a livello nazionale; al fine di una maggiore tutela dei lavoratori, gli Stati membri sono autorizzati a integrare tali disposizioni con norme supplementari o più severe.
È importante conoscere la legislazione nazionale specifica in materia di sostanze pericolose sul lavoro.
Per molte sostanze chimiche, benché non per tutte, la normativa prevede altresì standard per la classificazione e l’etichettatura, allo scopo di consentire agli utilizzatori di capire il genere di sostanza con cui hanno a che fare. La normativa europea disciplina una serie di aspetti, tra cui l’applicazione di etichette di sicurezza chiare e standardizzate, simboli di rischio e schede di dati di sicurezza (che i produttori e fornitori di sostanze chimiche hanno l’obbligo di fornire, dando informazioni sulle proprietà delle sostanze e sui pericoli a queste associati, unitamente a istruzioni per la conservazione, la manipolazione, la protezione ecc.).
Per alcuni prodotti come i medicinali (ad es. i farmaci citostatici) o i cosmetici (ad es. i prodotti usati dai parrucchieri) i fornitori non sono tenuti a trasmettere le schede di dati di sicurezza.
Anche nel caso in cui siano disponibili le schede di dati di sicurezza, in genere potrebbero essere necessarie ulteriori informazioni. È quindi importante:
- usare altre fonti (documentazione tecnica, istruzioni per l’uso, riviste e articoli tecnici e scientifici);
- rivolgersi a produttori e fornitori;
- consultare i servizi di prevenzione;
- chiedere suggerimenti alle organizzazioni professionali (associazioni commerciali, camere di commercio, sindacati, previdenza sociale e altri);
- contattare le autorità competenti.
L’UE ha inoltre predisposto delle linee guida per la protezione dei lavoratori dai rischi per la salute e la sicurezza, compreso tra questi il rischio di esplosione.
Giorgio De Santis
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